Amministratori delle società pubbliche: al via l’iter per i decreti attuativi

Molte novità, qualche margine di incertezza: tra le criticità più evidenti, i nuovi tetti ai compensi che puniscono i collegi sindacali

Pronti per il passaggio in Conferenza Unificata e presso le commissioni parlamentari: i decreti attuativi su compensi e requisiti degli amministratori delle società pubbliche attendono ora i pareri necessari alla trasformazione da bozza a legge. Data l’importanza dei temi in oggetto – la qualificazione degli organi pubblici e i loro compensi –, e la procrastinazione a cui sono stati finora soggetti (nonostante la previsione del Testo unico delle società partecipate, novità della Riforma Madia), l’augurio è che le bozze ora divulgate trovino presto uno spazio di discussione in vista della trasformazione in decreto.

Il problema dei compensi

È chiaro che, se i valori dei tetti massimi resteranno quelli scritti nell’ultima versione del provvedimento, si assisterà a una penalizzazione, in primis, dei membri dell’organo di controllo. Che sono in teoria quelli che il nuovo Testo unico aveva voluto valorizzare, e che si troveranno ad essere assai più convolti e presenti in molte situazioni aziendali, in ragione delle previsioni del nuovo Codice sulle crisi di impresa.

Nuovi regimi per amministratori e dirigenti

Molte novità in vista per le società a controllo pubblico, le quali troveranno applicazione relativamente ai contratti firmati e alle nomine successive all’entrata in vigore del provvedimento. Anzitutto, le norme riguardano non solo gli amministratori, ma anche i dirigenti e, come detto, il collegio sindacale. Per i dirigenti i compensi sono allineati a quelli degli amministratori e lo stesso vale per il loro “regime”, che consiste nell’ancoraggio di una parte importante del compenso, il 30%, ai risultati – quota erogabile solo nel caso di aziende con un margine operativo lordo positivo.

 

Il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Docente: Stefano Pozzoli

Trieste, 6 giugno 2019

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