L’applicazione del divieto di “soccorso finanziario” degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate alla luce del D.lgs. n. 175/16

Premessa e individuazione delle questioni giuridiche rilevanti: origine, perimetro e applicazione del principio del divieto di soccorso finanziario

di Edoardo Rivola

Il principio del c.d. “divieto di soccorso finanziario” di Organismi a partecipazione pubblica, affermatosi nel corso del tempo da parte della Corte dei Conti è espressione sintetica del vincolo di finanza pubblica fissato in origine dall’art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010.

Tale disposizione, prima della sua abrogazione avvenuta a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/16, stabiliva che le pubbliche amministrazioni non potevano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie, a favore di società, non quotate, da esse partecipate che avessero registrato perdite per tre esercizi consecutivi o nel caso di utilizzo di riserve disponibili per il ripiano di perdite anche in corso d’anno, a meno che il capitale non fosse risultato ridotto di almeno 1/3 e in misura tale da richiedere obbligatoriamente l’intervento di cui all’art. 2447 del c.c per essere sceso al di sotto del minimo legale.

La disposizione consentiva tuttavia trasferimenti alle partecipate a fronte di convenzioni, contratti di servizio, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o per la realizzazione di investimenti.

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