La rinuncia all’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (prima legge anticorruzione), gli atti normativi di attuazione (D.Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013) e gli atti di indirizzo dell’ANAC (Piani Nazionali Anticorruzione e Linee Guida ), hanno introdotto nel nostro ordinamento la figura del RPCT, rendendola obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni e per le società controllate.

di Gabriele Martelli

Nelle società controllate, il RPCT -nominato con apposito incarico formale o per mezzo di una modifica dello Statuto (Cfr. determinazione ANAC 12/2015)- deve essere individuato in un dirigente in servizio, oppure in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, oppure, in via eccezionale in un amministratore purchè privo di cariche gestionali (Cfr. par. 3.1.2. determinazione ANAC 1132/2017).

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