L’onere motivazionale sull’affidamento in house non costituisce gold plating. La Corte Costituzionale chiude definitivamente la questione?

di

Da più di un decennio l’istituto dell’in house providing è entrato a far parte dell’ordinamento italiano, suscitando pareri discordanti su quasi tutti i suoi elementi caratteristici e applicativi, nonché sulla relativa disciplina.

Con la sentenza n. 100 del 27 maggio 2020, la Corte Costituzionale si esprime sul tema dell’in house providing, soffermandosi sulla legittimità costituzionale dell’onere motivazionale richiesto dall’art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’affidamento in house di un contratto, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, deve essere anticipato da una ‘valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house’ da parte della stazione appaltante, che indichi l’oggetto e il valore della prestazione, ‘dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche’.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost, è stata rimessa dal TAR Liguria, secondo cui l’art. 192 richiamato avrebbe violato il criterio direttivo di cui alla lettera a), co. 1, art. 1 della legge delega n. 11/2016, in quanto avrebbe introdotto un onere amministrativo di motivazione più gravoso rispetto a quello strettamente necessario per l’attuazione della direttiva 2014/24/UE, configurando il c.d. gold plating.

CONTINUA A LEGGERE….

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *