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Solo gli amministratori di una società in house sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia con la sentenza n.49 depositata il 9 marzo 2018, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda formulata nei confronti dei convenuti quale danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, offre al contempo un quadro dettagliato della normativa e della giurisprudenza sul riparto della giurisdizione di responsabilità in materia di società a partecipazione pubblica.

di Patrizia Altomano

Con atto di citazione la Procura Generale citava in giudizio il Presidente, l’Amministratore Delegato e altri consiglieri, assumendo che gli stessi, ciascuno nella misura percentuale specificata nell’atto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata Bic La Fucina (partecipata non in maniera totalitaria da Enti pubblici ma con una partecipazione diretta di capitali privati pari al 10,88% ) avrebbero causato un danno all’erario per complessivi € 62.833,28 costituito dal compenso che i convenuti avrebbero fatto erogare a favore dell’Amministratore Delegato della società medesima, sebbene lo stesso ricoprisse al tempo la carica di consigliere di un Comune socio della predetta società consortile, violando così il divieto di legge sul cumulo degli incarichi retribuiti (art. 1, comma 718, della Legge n.296/2006).

La Corte, come eccepito da tutte le difese dei convenuti, analizza preliminarmente la questione relativa alla sussistenza o meno della sua giurisdizione “notoriamente sussistente dopo l’intervento nomofilattico della Cassazione, oggi recepito nell’art.16. co.3 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.lgs n.175/2016) solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o se il danno sia stato arrecato al patrimonio di una società in house”.

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