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Partecipate: il divieto di soccorso finanziario vale pure per società e consorzi in liquidazione
a cura di Enzo Cuzzola

Le valutazioni della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Abruzzo, tramite deliberazione 27 luglio 2020, n. 157

a cura di Enzo Cuzzola
fonte: www.lagazzettadeglientilocali.it 07/08/2020

Com’è noto, l’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016) stabilisce il divieto di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Tale norma, oltre che sugli obblighi di equilibrio per i bilanci pubblici, appare chiaramente fondata sul principio costituzionale del buon andamento imposto per gli uffici del comparto pubblico allargato che, come si legge nella sentenza n. 135/2020 della Corte Costituzionale, nell’ambito della tutela complessiva degli interessi costituzionalmente protetti, è “cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale”.

Il divieto in discorso, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 157/2020/PAR del 27 luglio 2020, vale a maggior ragione relativamente all’ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società o consorzi posti in stato di liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci.

Tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, infatti, l’apporto finanziario richiesto al socio, comunque articolato formalmente, è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura (cfr. sez. reg. di controllo per il Lazio, delib. n. 88/2018/PAR).


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