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Controllo pubblico congiunto: occorre un atto scritto fra le pubbliche amministrazioni
a cura di Roberto Camporesi – studio BP

Il Tar Emilia-Romagna (n. 858 del 10/12/2020) sostiene che per determinare se una società è a controllo pubblico (congiunto), ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tuspp), occorre un accordo scritto fra le pubbliche amministrazioni socie.

di Roberto Camporesi – studio BP

Il giudice amministrativo felsineo si allinea quindi al precedente espresso da quello delle Marche (Tar Marche sent. 11/11/2019 n. 695).
Il dibattito sulla nozione di controllo pubblico disciplinato dal Tuspp si arricchisce di un altro contributo e consolida l’orientamento che, al momento, appare quello dominante, basato sul principio in base al quale sussiste controllo congiunto allorquando la società è sottoposta al controllo di diritto, ex art. 2359 codice quando, da parte di più soci quando questi hanno sottoscritto un accordo che disciplina fra loro l’esercizio di influenza determinante sulla società medesima.

Tale interpretazione, tuttavia, non è l’unica e si riscontrano altre posizioni.

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