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L'in house nel mondo delle Public utilities: iscrizione all’elenco e FAQ Anac

A partire dallo scorso 15 gennaio per tutti i nuovi affidamenti o per quelli che costituiscono “variazioni sostanziali” degli affidamenti esistenti, le amministrazioni e gli enti di governo devono necessariamente presentare la domanda di iscrizione nell’elenco

Lo scorso 15 gennaio Anac ha implementato la sezione “servizi on line” del proprio sito rendendo disponibile l’applicativo per l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, e con le “prime Faq” pubblicate il 22 gennaio, l’Autorità fornisce alcuni chiarimenti sotto forma di domanda/risposta a cui ne seguiranno certamente altre considerati i dubbi che l’uso del nuovo applicativo pone.

Con riferimento ai soggetti che possono presentare la domanda di iscrizione nell’Elenco, l’Autorità ribadisce che questo spetta al Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente e, nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, la presentazione della domanda può essere effettuata a cura del RASA di uno degli enti interessati, senza necessità di presentare la delega da parte di tutti di gli enti che esercitano il controllo analogo. In proposito, l’Anac con il Comunicato dello scorso 20 dicembre ha sollecitato le amministrazioni a procedere alla nomina del RASA,  avendo constato che il numero di RASA abilitati ad operare rispetto al totale di Stazioni Appaltanti attive in AUSA (Anagrafe unica delle  stazioni appaltanti) è risultato estremamente esiguo.

Si ricorda che come specificato dall’Autorità con il comunicato del 15 gennaio per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del predetto art. 3-bis.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, Anac evidenzia nelle faq che l’unico canale è l’applicativo pubblicato lo scorso 15 gennaio, disponibile con il Manuale utente sotto la sezione “servizi on line” del sito Anac.

Qualsiasi domanda pervenuta da altro canale (pec, posta elettronica, posta, ecc.) non verrà presa in considerazione, anche l’eventuale corrispondenza che seguirà tra Anac e l’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore dovrà correre sull’applicativo on line, solo se necessario si fa ricorso all’uso della pec.

Forse il chiarimento più rilevante è quello contenuto nella faq n.1 dove l’Autorità afferma che tra “i nuovi affidamenti” rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house in essere, dove per variazioni sostanziali si devono intendere le modifiche “agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento”.

Dunque, a partire dallo scorso 15 gennaio per tutti i nuovi affidamenti o per quelli che costituiscono “variazioni sostanziali” degli affidamenti esistenti, le amministrazioni e gli enti di governo devono necessariamente presentare la domanda di iscrizione nell’elenco.

Le faq ribadiscono quanto già evidenziato nelle linee guida n. 7, solo a partire dall’esito positivo delle verifiche effettuate da Anac a seguito della presentazione della domanda è possibile riportare negli atti di affidamento all’organismo in house, quali determina a contrarre, contratto, convenzione i riferimenti all’iscrizione nell’Elenco.

Gli iscritti sono comunque soggetti ai controlli a campione di Anac.

In caso di esito negativo del procedimento istruttorio di iscrizione all’Elenco si avvia un contraddittorio con l’ente interessato e nel caso in cui il provvedimento finale sia l’ accertamento negativo è comunque possibile ripresentare una nuova domanda, se sono venuti meno gli elementi ostativi.

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