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Aziende speciali ed accollo del debito in caso di liquidazione

Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Campania, nella deliberazione 11/PAR/2018

La decisione del TUSP di non affrontare il tema delle aziende speciali e degli organismi partecipati estranei al modello societario è certo una scelta discutibile e figlia di una mediazione al ribasso.

Si ricorderà, infatti, che le prime bozze del D.Lgs. 175/2016, riportavano quanto meno un orientamento netto, nel senso della abrogazione della figura della azienda speciale.

Il paradosso, però, è che il punto di arrivo è stato addirittura quello di escludere le aziende speciali e le altre figure non societarie, dal processo riordinamento che comunque il TUSP rappresenta, contraddicendo l’indirizzo che era stato assunto dalla legge di stabilità 2014, che quanto meno accomunava alle società le aziende speciali e le istituzioni.

Chiaramente la pluralità di organismi partecipati, con relative regolamentazioni difformi crea non pochi problemi sul piano interpretativo e pratico.

La Sezione di Controllo per la Campania

Un contributo, a nostro giudizio significativo, per quanto riguarda le aziende speciali, viene portato dalla Deliberazione n. 11/PAR del 24 gennaio 2018 della Sezione di Controllo per la Campania, alla quale un Comune pone due questioni, una dalla risposta abbastanza scontata ed una più complessa.

Quella semplice è se sia possibile “sottoporre un’Azienda Speciale alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/47 e ss.mm.ii.” ovvero al fallimento ed altre procedure.

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