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Acquisizione partecipazioni da parte degli enti locali

Sul divieto di acquisire partecipazioni in società commerciali che vendono energia e gas

Un ente locale non può acquisire partecipazioni in una società commerciale che vende energia e gas senza una congrua motivazione.

E’ quanto si evince dalla sentenza della prima sezione del TAR Lombardia, n.1935 del 2 settembre 2019.

Il TAR specifica che, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sul previgente art. 3 c. 27, L. n. 244/2007, ed alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 5 e 24 D.Lgs. n. 175/16 , al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, anche in violazione dei principi del diritto comunitario, in base a quanto disposto nell’art. 4 c. 2 del D.Lgs. 9.8.2016 n. 175, le Amministrazioni Pubbliche devono comprovare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, come in particolare indicati nell’art. 2 c. 1 lett. h) cit., mediante una congrua motivazione, che nel caso di specie il Comune non ha invece adottato (fattispecie inerente la scelta di un comune che ha acquisito una partecipazione azionaria in una società per la vendita dell’energia e del gas).

Documenti collegati

Sentenza del TAR Lombardia Milano sez. I 2/9/2019, n.1935


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