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Rifiuti: dal Ministero della Transizione Ecologica chiarimenti (problematici!) sulla TARI
a cura di Alberto Pierobon

Com’è noto, in seguito all’avvento del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (1) di recepimento (con altri decreti legislativi) delle quattro direttive del “Pacchetto sull’economia circolare”(2) sono state introdotte (assieme al d.lgs. 3 settembre 2021 n.121)(3), più novità in tema di rifiuti urbani.

a cura di Alberto Pierobon

Le novità assumono concreta rilevanza anche per quanto riguarda gli enti di governo d’ambito (Egato) e/o dei Comuni e dei loro gestori (ossia per il servizio pubblico locale) in connessione, tra altro, agli obiettivi europei, alla loro “misurazione”, collegati a un piano rifiuti regionale e dell’ambito territoriale ottimale(4), etc.

Basti qui evidenziare che, nella funzionalizzazione del servizio pubblico ai nuovi e compositi obiettivi (art. 205 e art. 205-bis e altre disposizioni di cui alle modifiche e integrazioni apportate al d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) le operazioni di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio/recupero(5) comportano, appunto, la rivisitazione dell’organizzazione e dei budget dei gestori e quindi, a monte, la ricalibrazione della strategia e del piano d’ambito e, risalendo, del piano regionale(6).

Ora il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) è intervenuto con una sorta di “parere-circolare” poiché “sono state riscontrate talune problematiche”, è la nota del DG-Direzione Generale per l’Economia Circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021 avente per oggetto “d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della tari di cui all’art.1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147”.

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