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Delibera TARI: necessario rispettare il termine ordinario del bilancio di previsione
a cura di Enzo Cuzzola

È annullabile dal giudice amministrativo la delibera TARI adottata successivamente al termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione: è quanto affermato dal TAR Sardegna, Sez. II, nella sent. 28 aprile 2021, n. 303.

a cura di Enzo Cuzzola

I giudici sardi hanno ricordato che:

  1. l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
  2. l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, con riferimento alla TARI, dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

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