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Rifiuti: Cassazione e giurisdizione della tariffa puntuale
A cura di Alberto Pierobon

A cura di Alberto Pierobon

Un’altra vicenda riguardante la tariffa per la gestione rifiuti ha interessato il Giudice Supremo che con ordinanza Cass. Sezioni Unite Civili del 15 settembre 2020, n. 11290 (depositata il 29 aprile 2021) si è soffermato sulla tariffa puntuale (art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147), affermando che ad essa si applica la giurisdizione ordinaria.

Più esattamente, assumendo la natura corrispettiva della tariffa puntuale, per la Corte essa non rientra:

a) nella giurisdizione tributaria, contemplata dall’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 ss.mm.ii., cui resta affidata la tutela del contribuente a prescindere dalla natura della posizione soggettiva lesa (diritti soggettivi o interessi legittimi);
b) nella giurisdizione esclusiva (estesa, in determinati casi – ad es. le cause di rimborso – ai diritti soggettivi) del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 (che ha sostituito il d.lgs. 31 marzo 1998, n.80 ss.mm.ii.).

E, quindi, la tariffa puntuale rientra in quella del Giudice ordinario.

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