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Le operazioni straordinarie dopo la delibera 19 delle Sezioni Riunite. Resta la necessità di una regolamentazione chiara nel mondo delle società partecipate
A cura di Stefano Pozzoli

L’art. 5, c. 3 del TUSP, oramai in vigore da questo agosto, continua a suscitare dubbi e perplessità, in primo luogo proprio nei magistrati di controllo della Corte dei Conti che si trovano a dovervi dare applicazione.

Alcuni problemi interpretativi sono stati via via risolti dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo nelle deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 18 /SSRRCO/PASP/2022.

A stretto giro le Sezioni Riunite intervengono ancora, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, questa volta dietro richiesta della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, alle prese con una trasformazione di una società per azioni in società consortile per azioni e, soprattutto, con la complessa operazione della Multiutility Toscana, operazione che prevede una fusione per incorporazione, un aumento di capitale riservato ai comuni toscani (e marchigiani), lo spin off del ramo operativo dei rifiuti in una newco e la quotazione in borsa della capogruppo.

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