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Natura delle verifiche della Corte dei conti sulla delibera consiliare di costituzione di una società
A cura di Enzo Cuzzola

A cura di Enzo Cuzzola

L’art. 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), come recentemente modificato dall’art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’Amministrazione Pubblica procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

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