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L’applicazione dell’art. 30 del decreto di riordino. Primi dubbi interpretativi
A cura di Stefano Pozzoli

Scorrono implacabili i giorni e si avvicina il tempo degli adempimenti di fine anno per gli enti locali.

La novità, quest’anno, è rappresentata in particolare dall’art. 30 del decreto di riordino, che prevede al comma 1: “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”.

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