Tari, anticipazioni anticrisi da ripianare entro tre anni

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la delibera 238/2020 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno) l’Arera ha modificato il metodo tariffario (Mtr), prevedendo oneri straordinari derivanti dall’emergenza Covid-19 e garantendo la copertura degli oneri derivanti dalla deliberazione 158/2020 per le utenze Tari colpite dalla situazione emergenziale. L’Autorità aveva avviato il 27 maggio scorso una consultazione, da concludere entro il 10 giugno con l’intento di adottare un nuovo metodo tariffario entro il 30 giugno.
Promessa mantenuta con sei giorni di anticipo, confermando una caratteristica costante dell’Arera costituita dal rispetto dei termini prefissati. Alla consultazione avviata con delibera 189/2020 hanno risposto 29 soggetti, di cui 11 Enti territorialmente competenti (Etc), Comuni e relative associazioni, 15 gestori e relative associazioni, 2 Associazioni di utenti e un consulente. In base alle osservazioni pervenute l’Arera ha ritenuto di integrare il metodo tariffario con ulteriori parametri di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, consentendo così il riconoscimento di incrementi delle entrate tariffarie anche per far fronte ai costi dovuti alla gestione dell’emergenza da Covid-19. L’Autorità ribadisce, per i Comuni che si avvalgono della facoltà di confermare per il 2020 le tariffa Tari del 2019, la necessità di acquisire il Piano economico finanziario 2020 predisposto dal gestore, in modo da avere contezza dei costi che la Tari 2019 non consentirebbe di coprire. Per quanto riguarda, poi, le riduzioni tariffarie previste dalla delibera n. 158/2020, viene introdotta una specifica componente di costo per coprire gli oneri sociali per le utenze domestiche disagiate, prevedendo fattori correttivi per le utenze non domestiche con una componente di rinvio a recupero in tre annualità.
È prevista inoltre una clausola integrativa dei contratti in essere, stabilendo l’obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti, al fine di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali. La parte ritenuta più interessante, ma forse anche la più controversa, è quella riguardante la possibilità di richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (Csea), per un importo pari al minor gettito registrato nel 2020 per le agevolazioni Tari concesse alle utenze, da recuperare in tariffa nelle tre annualità successive. Si tratterebbe di una sorta di anticipazione di liquidità, ma servirebbe un’apposita norma, come evidenziato dall’Anci in sede di consultazione.
È anche vero che la delibera 238/2020 consente agli Enti territorialmente competenti – ma non anche ai Comuni – di chiedere l’anticipazione, ma nella maggior parte dei casi gli Etc sono coincidenti con l’ente locale, come riconosciuto dalla stessa Arera nella delibera 189/2020. Inoltre i soggetti beneficiari dell’anticipazione sono i gestori del servizio, senza considerare che la stragrande maggioranza dei Comuni opera con soggetti appaltatori del servizio, che percepiscono un canone mensile senza alcuna relazione con le entrate tariffarie. In ogni caso l’anticipazione è subordinata a due condizioni: 1) che il gestore non sia in scioglimento o liquidazione; 2) che gli Enti territorialmente competenti abbiano predisposto la metodologia tariffaria prevista dall’Mtr e abbiano trasmesso all’Arera la documentazione prevista dalla delibera n. 443/2019. Insomma, restano molte le incognite e condizioni sulle modalità di accesso al Conto Covid istituito dall’Autorità.

di Giuseppe Debenedetto

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