Alla Corte di giustizia Ue l’affidamento diretto del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario

Il TAR Sardegna, con l’ordinanza n.682/2018 ha chiarito che il dubbio che giustifica la rimessione della questione pregiudiziale riguarda la possibilità di un’interpretazione dell’art. 7, parr. 2 e 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, conforme ai principi del Trattato in tema di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, attribuendo alle predette disposizioni del regolamento il significato più ampio, sia quanto agli obblighi di informazione al mercato, gravanti sull’autorità competente che intenda procedere all’affidamento diretto, che dovrebbero consentire a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio di formulare un’offerta seria e ragionevole; sia quanto agli obblighi di motivazione della scelta dell’affidatario diretto, che dovrebbe includere anche la valutazione comparativa nel caso in cui l’autorità, dopo la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE), riceva una pluralità di proposte di gestione del servizio.

Documenti collegati

Ordinanza TAR Sardegna sez. I 25/7/2018, n. 682
Contratti della Pubblica amministrazione – Servizi pubblici – Servizio trasporto pubblico ferroviario – Aggiudicazione diretta del contratto – Art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 – Rimessione alla Corte di Giustizia Ue

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