Il teleriscaldamento rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali

L’art. 112 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

di Enzo Cuzzola

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli Enti locali, ed il Comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, assumere come doverose.

Quel che rileva è, perciò, la scelta politico-amministrativa dell’Ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

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