L’articolo 14, comma 5, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: una norma di finanza pubblica

A cura di Filippo Barbagallo
Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato.
Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”

1. Ancorché il legislatore con l’articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , dispone, all’unico comma, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile” e che “per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile” , allo stesso tempo, con riferimento alle società a partecipazione pubblica, ha mantenuto ferme le disposizioni dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in poi TUSPP), il quale prevede che “le amministrazioni partecipanti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (…)” .

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