Riscossione e gestione tributi locali: possibilità per un Comune di costituire una società “in house providing”

Attività di accertamento e riscossione dei tributi locali: sulla possibilità da parte di un comune, se del caso anche per conto di altri Enti locali, di costituire e di partecipare una società in house providing

Assume rilievo il testo della delibera della Corte dei conti per la Campania  del 18 aprile 2018, n. 57, concernente la possibilità da parte di un Comune, se del caso anche per conto di altri Enti locali, di costituire e di partecipare una società  “in house providing” avente come attività l’accertamento e la riscossione dei tributi locali.

Possibilità per un Comune di costituire una società “in house providing”: la delibera della Corte dei conti

Nella delibera la Sezione, dopo aver ricordato che il servizio di riscossione e gestione dei tributi locali può essere affidato dal Comune ad una società “in house” purché il soggetto affidatario rispetti le condizioni previste per tali affidamenti dalla nota “sentenza Teckal” (Corte di Giustizia UE, sent. 18 novembre 1999, causa C-107/98), precisa che l’art. 52, c .5, del d.lgs. n. 446/1997 si riferisce all’ipotesi in cui la società in house sia di un solo Ente in quanto partecipante totalitario, che esercita in via esclusiva su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni (controllo che presuppone che la società svolga a favore del Comune controllante la propria attività principale e solo nel territorio di tale Comune), ma afferma che tale norma va interpretata nel senso di estendere anche alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali i vantaggi dell’esercizio associato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentendo quindi la costituzione di una società partecipata da più enti che svolta i servizi in oggetto per i rispettivi territori, sempre alla condizione che tutti gli enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla società e sui servizi ad essa affidati un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la società esplichi la propria attività principale a favore degli enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo da questi ultimi singolarmente espresso.

Gestione tributi per più Comuni

Come si legge all’interno del testo della delibera “Nel caso di pluripartecipazione il requisito del controllo non va valutato atomisticamente (con riguardo al singolo ente partecipante), bensì nella capacità di controllo ascrivibile alla parte pubblica partecipante complessivamente considerata, posto che “l’importante è che il controllo esercitato sull’ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.(…) Il criterio di valutazione complessiva e congiunta valga anche per il concorrente presupposto dello svolgimento della parte più importante dell’attività della società (…); presupposto che “quando un ente concessionario è detenuto da varie autorità pubbliche” va accertato “considerando l’attività che tale ente svolge con l’insieme di dette autorità”.

>> CONSULTA LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. CAMPANIA, 18 APRILE 2018, n. 57.

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