Le Linee Guida Utilitalia sui “programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”

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L’art. 6, c. 2 del TUSP richiede che le società a controllo pubblico predispongano “specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” e che ne informino l’assemblea per il tramite della “relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio”.

La norma non precisa se questa relazione debba essere integrata nella relazione sulla gestione o meno, ma è chiara su quando debba essere presentata ed a chi, ovvero in assemblea di bilancio ai soci.

È chiaro che tutto ciò ha un effetto di responsabilizzare, sui rischi di crisi aziendale amministratori e soci della società.

Questo adempimento, che in sede di approvazione dei bilanci 2016 è stato largamente disatteso, merita invece grande attenzione, sia per i profili di responsabilità che sono delineati nell’art. 12, sia perché l’art. 14, c. 2, prevede che se emergono, nei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanamento.

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