Il numero degli amministratori
Sotto il primo aspetto il legislatore, grazie ad un provvidenziale intervento del decreto correttivo (D.Lgs. 100/2017), ha attenuato molto la rigidità originaria.
Esprime comunque una sua preferenza per un organo monocratico, ovvero per l’amministratore unico.
È un orientamento francamente demagogico (il risparmio è evidentemente solo simbolico), per certi aspetti rischioso (se si sbaglia persona si rischia di accorgersene quando ormai troppo tardi) ed in tanti casi irrealizzabile (si pensi ad una società mista, o ad una società che nasce da un processo di aggregazione).
A fronte della complessità della governance societaria, ed al riconoscimento del diritto dei soci di optare per un modello piuttosto che un altro, è dunque apprezzabile che il comma 3 sia stato modificato.
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