Con queste indicazioni la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 220/2023) ha negato all’ente locale il soccorso finanziario alla società partecipata anche in presenza di accantonamenti per perdite sufficienti nel proprio bilancio.
Incompatibile il soccorso finanziario alle società partecipate in liquidazione
La possibilità di poter ripianare le perdite della società a partecipazione pubblica è incompatibile in presenza di una società in liquidazione, potendosi giustificare il ripianamento delle perdite esclusivamente in una prospettiva di conservazione e risanamento dell’organismo partecipato.
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