L’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000, prevede che il Consiglio comunale ha competenza, tra gli altri atti fondamentali, in relazione all’ “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione“.
Quindi, questa norma pone in capo al Consiglio Comunale la scelta fondamentale sulla tipologia di gestione da perseguire.
Questa scelta, però, non è libera da vincoli: sussistono, infatti, vincoli normativi, come quelli contenuti nel d.lgs. n. 201/2022 e vincoli negoziali, derivanti dalle convenzioni di servizio già stipulate tra il Comune e il gestore.
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