L’acquisizione e la costituzione di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni non è un fenomeno neutro per i bilanci degli enti locali. Per tale motivo, queste attività devono essere precedute da un parere della Corte dei Conti che valuta la fattibilità delle stesse, in ottica di convenienza e sostenibilità economica della scelta.
Questa funzione di controllo della Corte dei conti Come è stata rinvigorita dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118 che ha modificato l’art. 5, comma 3, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp).
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento