L’individuazione del RPCT nelle società in controllo pubblico alla luce della Delibera ANAC 23 luglio 2025 (fasc. n. 2542/2025): soluzioni organizzative per superare limiti dimensionali e rischi di conflitto di interesse

La recente Delibera ANAC del 23 luglio 2025 (fasc. n. 2542/2025) ribadisce un principio chiave: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) non dovrebbe assumere funzioni gestorie e nel caso di specie poteri disciplinari o sanzionatori.

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La recente Delibera ANAC del 23 luglio 2025 (fasc. n. 2542/2025) ribadisce un principio chiave: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) non dovrebbe assumere funzioni gestorie e nel caso di specie poteri disciplinari o sanzionatori.

La sua funzione è di vigilanza e garanzia, non di gestione né di accertamento delle responsabilità.

 Un punto critico resta però aperto: nelle società partecipate dagli enti pubblici, spesso il RPCT coincide con dirigenti o funzionari apicali che avendo anche compiti gestionali (personale, appalti, contabilità), incorrono, in un tanto potenziale quanto inevitabile conflitto di interessi.

Il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone al RPCT l’autonomia, l’autorità e l’indipendenza e si conferma ancora una volta, sostanzialmente non aderente ai contesti societari rispetto ai quali appare difficile mutuare soluzioni organizzative dai modelli utilizzati dalle Pubbliche Amministrazione per cui evidentemente è stata concepita dal legislatore.

La soluzione non può essere l’attesa passiva di una riforma. Sfruttando la flessibilità indicata dall’ANAC con l’atto del Presidente del maggio 2024, le società sono chiamate ad un esercizio di responsabilità organizzativa. Esse devono implementare modelli che, pur tenendo conto dei propri limiti dimensionali e peculiarità, neutralizzino i potenziali conflitti di interesse attraverso un insieme di misure concrete, come quelle sopra ipotizzate, garantendo così l’efficacia dell’azione di vigilanza.

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