Nel passato, effettivamente, la giurisprudenza richiedeva una motivazione rafforzata in materia di in house, ritenuto una forma residuale di affidamento. Tuttavia, questa concezione è mutata nel tempo, sino al d.lgs. n. 36/2023 che, tolto il caso dei servizi di interesse economico generale regolati dal d.lgs. n. 201/2022, disciplina l’autoproduzione come un modello alternativo e non più residuale.
Tuttavia, questa nuova concezione non è sempre chiara ad enti locali e a operatori economici, tanto che ancora si discute a livello giurisprudenziale della necessità o meno di questa motivazione.
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I due livelli di motivazione dell’ in house
Nel passato, effettivamente, la giurisprudenza richiedeva una motivazione rafforzata in materia di in house, ritenuto una forma residuale di affidamento.
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