Come noto, una delle principali caratteristiche delle società in house è quella di consentire agli enti affidanti di esercitare il controllo analogo sulla società in house affidataria.
In tal modo, si dovrebbe avere la certezza che le scelte societarie degli enti in house avvengano sotto la direzione e l’orientamento proprio degli enti affidanti a vantaggio dei quali andrebbe l’esecuzione della prestazione (solitamente un servizio pubblico).
Questo controllo analogo può anche essere congiunto, quando più enti pubblici possiedono partecipazioni frammentarie (c.d. pulviscolari) e solamente unendole possono esercitare un controllo analogo effettivo. Come affermato in giurisprudenza “in sostanza, quest’ultimo, presuppone un controllo alle “decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell’attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano” (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024).
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ANAC: alcuni chiarimenti sui comitati controllo analogo nelle società in house
Come noto, una delle principali caratteristiche delle società in house è quella di consentire agli enti affidanti di esercitare il controllo analogo sulla società in house affidataria.
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