Le aziende speciali hanno vissuto alterne vicende, e siamo passati da periodi in cui se ne è perseguita l’estinzione dal novero delle figure giuridiche (in particolare con l’art 35 della legge di bilancio 2002, e ancora prima con le norme a cui dette impulso Bassanini) fino a momenti in cui se ne è mitizzato il ruolo a discapito delle società di capitali, di cui si contestava la vocazione “geneticamente” lucrativa.
Fatto sta che, adesso, se si sono abbandonate, dopo il decreto di riordino dei servizi pubblici locali, le velleità di adottare questo modello nei servizi a rete (chi non ricorda il disegno di legge c.d. Daga dal cognome della prima firmataria – AC 52 Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque- che voleva trasformare le società idriche in aziende speciali), l’azienda speciale rimane una figura interessante soprattutto per quanto riguarda i servizi privi di rilevanza economica ed in particolare per i servizi sociali e socio-assistenziali.
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Aziende speciali e consortili. Serve una «manutenzione» della disciplina
Le aziende speciali hanno vissuto alterne vicende, e siamo passati da periodi in cui se ne è perseguita l’estinzione dal novero delle figure giuridiche (in particolare con l’art 35 della legge di bilancio 2002, e ancora prima con le norme a cui dette impulso Bassanini) fino a momenti in cui se ne è mitizzato il ruolo a discapito delle società di capitali, di cui si contestava la vocazione “geneticamente” lucrativa.
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