Con la Risposta n. 310/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento IVA applicabile al contratto di gestione integrata dei rifiuti urbani, chiarendo definitivamente la posizione fiscale dell’attività di gestione della TARI e dei rapporti con l’utenza.
L’Amministrazione finanziaria ribadisce che l’aliquota agevolata del 10%, prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A (parte III) allegata al DPR 633/1972, si applica esclusivamente alle prestazioni riconducibili alla “gestione dei rifiuti” come definita dall’art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. 152/2006: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, oltre allo stoccaggio e al deposito temporaneo. Le attività amministrative di accertamento, riscossione e gestione della tariffa restano invece assoggettate all’aliquota ordinaria, non rientrando nella definizione normativa richiamata dalla disposizione agevolativa.
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Dalla gestione operativa alla riscossione: la scissione delle aliquote IVA nei contratti di igiene urbana
Esclusa l’aliquota ridotta per l’attività amministrativa di gestione della tariffa
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