Se deve considerarsi legittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile e urgente per la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, altrettanto non può dirsi con riferimento alla specifica statuizione con cui il Sindaco ha stabilito di mantenere invariato il corrispettivo economico fissato con il precedente contratto.
In materia vige il principio generale di proporzionalità secondo il quale i provvedimenti contingibili e urgenti devono arrecare al privato destinatario dell’ordinanza il minor sacrificio possibile, sicché l’Amministrazione non può imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso, risolvendosi in un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata.
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Illegittimo fissare il costo del servizio di gestione dei rifiuti nell’ordinanza contingibile e urgente di proroga del servizio
Sono queste le conclusioni cui è giunto il TAR Puglia-Lecce, (Sez. I), con sentenza del 29 dicembre 2025, n. 1643
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