Come noto, l’art. 16 d.lgs. n. 175/2016 prevede che per poter realizzare un affidamento in house che sia legittimo debbano essere rispettate tre condizioni della società in house: esistenza del controllo da parte degli enti affidanti il servizio, svolgimento della prevalenza dell’attività a favore degli enti affidanti, totalità del capitale pubblico salvo previsioni di legge che ammettano capitali privati (allo stato non parrebbero esistere tali previsioni).
Questo schema base – avallato dal legislatore e dalla giurisprudenza – ha trovato una deroga, più o meno espressa, per raggiungere e assicurare gli obiettivi del PNRR.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento