Giurisdizione, autovincoli e poteri nelle assunzioni del personale da parte di società pubbliche

Federico Smerchinich 27 Gennaio 2026
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Nell’ambito delle assunzioni del personale presso le società con partecipazioni pubbliche, viene spesso in rilievo il tema su quale sia la forma corretta per gestire il rapporto di lavoro. Infatti, a seconda del tipo di società – pubblica, mista, in house – si applica una disciplina diversa.

Ci si pone, cioè, il tema se sia necessario fare i concorsi o su quale sia il giudice da adire in caso di contese.

In generale, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la discrezionalità che contrassegna “la scelta della fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di organizzazione, ma configura esercizio di attività privatistica dell’imprenditore medesimo nell’ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso ed è perciò sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, che sotto il profilo dell’osservanza del principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.” (v., conf., quam multis, Cass. S.U. n. 1274 del 1998; Consiglio di Stato, 10.7.2025, n.6011; Consiglio di Stato, 16.4.2025, n.3317; Tar Catanzaro, 1.9.2025, n.1433; Cassazione Civile, S.U., 6 febbraio 1998, n.1274; Cassazione Civile, S.U., 17 aprile 2007, n. 9095; Cassazione Civile, S.U., 18 gennaio 2018, n.1203).

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