Il controllo di cui all’art. 2 d.lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico

L’art. 2 d.lgs. n. 175/2016 al comma 2 lett. m) prevede che possano intendersi «società a controllo pubblico» quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi nell’articolo 2359 del codice civile.

Federico Smerchinich 3 Febbraio 2026
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L’art. 2 d.lgs. n. 175/2016 al comma 2 lett. m) prevede che possano intendersi «società a controllo pubblico» quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi nell’articolo 2359 del codice civile.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Stante la definizione letterale desumibile dalla norma, pare esserci l’impossibilità di parlare della sussistenza di un controllo in ragione della semplice o mera partecipazione societaria, risultando necessari atti o assetti che rendano concreto ed effettivo quel potere di controllo.

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