Occorre, innanzitutto, rappresentare che i servizi cimiteriali rientrano tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica come affermato dalla giurisprudenza (v. Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr., 17/11/2025, n. 155), che ha precisato come “mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un’attività privata, di carattere imprenditoriale e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati” (v. Cons. Stato, Sez. V, 19.03.2025, n. 2268 e TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12.01.2023, n. 136).
Tralasciando i servizi funebri e soffermandoci sui servizi cimiteriali, essi devono essere affidati da parte del Comune secondo le possibilità di cui al d.lgs. n. 201/2022, nel rispetto della libera concorrenza e del mercato.
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03 Mar 2026 ore 9.00 – 12.00
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