Alla richiesta della Puglia (Deliberazione n. 11/2026/QMIG) ponendo un duplice quesito sui compensi risponde la Sezione delle Autonomie con straordinaria tempestività, con la propria deliberazione 9/SEZAUT/2026/QMIG, che ha valore nomofilattico, ovvero è una interpretazione a cui le Sezioni regionali devono adeguarsi.
E per la Corte delle Autonomie, «i compensi non rappresentano solo un “costo”, ma costituiscono un indicatore critico dell’equilibrio tra governance, sostenibilità finanziaria e correttezza gestionale».
I quesiti, si ricorda sono i seguenti:
«a) se nella società a controllo pubblico l’amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013 o abbia sostenuto un costo talmente irrisorio da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, anche valutando eventi societari sopravvenuti, all’esito dei quali la società presenti un oggetto sociale e/o una governance e/o una struttura talmente modificati rispetto al 2013 da dover essere considerata soggetto nuovo;
b) in ipotesi affermativa, quali parametri alternativi a quelli previsti dalla norma l’amministrazione controllante sia tenuta ad applicare per determinare l’emolumento da corrispondere all’amministratore e quali siano i criteri per qualificare un costo come irrisorio»;
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La risposta della Sezione delle Autonomie sui compensi. Ora tocca al MEF esprimersi
Per la Corte delle Autonomie, «i compensi non rappresentano solo un “costo”, ma costituiscono un indicatore critico dell’equilibrio tra governance, sostenibilità finanziaria e correttezza gestionale»
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