Ad oggi il tema dei bond è stato affrontato solo in termini di garanzia dell’esclusione dal TUSP di chi li ha collocati sui mercati regolamentati per tempo, ovvero tutelando “le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati” (art. 2, c. 1, lettera p).
Gli interventi successivi hanno riguardato le società del comparto energetico (per le quali il termine per rientrare tra le emittenti bond escluse dal TUSP è diventato il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50) e il comma 5-bis dell’art. 26 del TUSP, il quale precisa che “Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità”, disposizione inserita dall’art. 10, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
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