L’alienazione delle partecipazioni societarie secondo la disciplina del TUSP. Cenni

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L’art. 10 del TUSP (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.) disciplina, sul versante prodromico pubblicistico, i casi di “alienazione delle partecipazioni” di PP.AA. in società di capitali, stabilendo che «… gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1…» (cioè previa deliberazione autorizzatoria del Consiglio Comunale, per gli enti locali).

Tale operazione di cessione di partecipazioni, sempre a norma del TUSP, «…è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione…», quindi con procedure aperte e competitive.

Si tratta, ad evidenza, di una disposizione di base che, salve espresse e motivate deroghe, deve ritenersi dominare tutte le operazioni riconducibili alla fattispecie (cessione di azioni, quote, diritti d’opzione, diritti di sottoscrizione, etc…).

Una prima valutazione di interesse è capire sin dove si estende il perimetro, soggettivo ed oggettivo, della norma sopra richiamata.

Quanto al profilo soggettivo esso si riferisce ad operazioni di alienazione di partecipazioni (ovvero di costituzione di vincoli o di diritti su di esse) posti in essere da una o più delle PP.AA. socie, così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera a) del TUSP; quanto a quello oggettivo la questione assume connotazioni più complesse.

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