Anche le società di gestione di interporti sono tenute al pagamento del contributo

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Il Consiglio di Stato traccia i confini del contributo ART

Nota a commento della sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 6 ottobre 2023, n. 8710

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8710 del 6 ottobre 2023, si è pronunciato in tema di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e di individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo annuale, come previsto dall’articolo 37, comma 6, lettera b) del d.l. n. 201/2011 e ss.mm.ii. che così stabilisce:

“[All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue: …]

b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e’ effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato.”.

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