Articolo 21 del TUSP: l’accantonamento per perdite

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L’art. 21 del TUSP regola alcune interessanti fattispecie di natura finanziaria che riguardano enti locali e società partecipate

La prima, fondamentale, riguarda l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni Locali che adottano la contabilità finanziaria di accantonare un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Giova sottolineare che nella interpretazione prevalente la lettura di “non immediatamente ripianato”, che a dire il vero non ci convince del tutto, ricomprende anche i ripiani formali, ovvero anche le semplici operazioni di adeguamento delle quote del patrimonio netto, ovvero l’assorbimento delle perdite da parte delle riserve già appostate in bilancio.

Non ci convince del tutto perché lettura contraria allo spirito della norma, che vuole evitare che l’ente pubblico trovi soluzione dei suoi problemi di equilibrio nei conti della partecipata, come così in ogni caso accadrebbe. Per altro la precisazione, successiva che “l’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio” non troverebbe spiegazione se non riferendosi ad un aumento di capitale o all’accantonamento, nel bilancio della società, di utili “successivi”.

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