La deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, consente, dopo dieci anni di attesa, di aumentare i compensi degli amministratori delle società controllate dagli enti locali.
È una decisione forte, ma non risolve il dato di fatto, ovvero che la norma prevista dall’art. 11, c. 6, vada abrogata perché oramai fuori tempo massimo.
Detto questo, in attesa che il Legislatore assuma le sue decisioni in merito, vediamo chi può approfittare dell’apertura offerta dalla Corte dei conti, che non è generalizzata. La deliberazione, infatti, chiarisce che, nelle società a controllo pubblico controllate dagli enti territoriali, il limite ordinario ai compensi degli amministratori resta quello del costo complessivo storico sostenuto nel 2013, previsto dall’art. 4, c. 4, D.L. 95/2012, che viene richiamato dall’art. 11, c. 7, D.Lgs. 175/2016.
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Come aumentare i compensi ai sensi della delibera della Sezione delle autonomie
La deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, consente, dopo dieci anni di attesa, di aumentare i compensi degli amministratori delle società controllate dagli enti locali
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