Il Comune di Taranto pone un quesito, alla Sezione di controllo della Corte dei conti pugliese, ovvero se “nella determinazione dei compensi degli amministratori delle società in house comunali si possa derogare al limite stabilito dall’art. 11 comma 7 del TUSPP laddove il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, così come nel caso di una società dall’oggetto sociale e/o dalla governance e/o dalla struttura talmente modificati (rispetto al 2013) da non poterla che considerare come soggetto nuovo e/o con una nuova governance, per cui l’ente pubblico potrebbe procedere alla determinazione dell’emolumento da corrispondere al professionista, col consueto parametro dell’autolimitazione per i principi di ragionevolezza ed economicità”.
I magistrati contabili ricordano che «La disciplina che viene all’attenzione è quella dettata dall’art. 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) che ha previsto un riordino sostanziale della materia dei compensi degli amministratori relativamente alle società a controllo pubblico, prevedendo l’abrogazione delle precedenti previsioni normative e l’introduzione di una disciplina la cui attuazione è stata rimessa a un decreto del Mef»
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