Corte dei Conti e art. 5 del TUSP. La lettura delle prime deliberazioni della Corte

di

La legge concorrenza ha, come noto, attribuito una nuova funzione alla Corte dei Conti in materia di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni.

Infatti,  ai sensi dell’art. 5, c. 3 del TUSP, “l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (…) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.

In conseguenza di ciò arrivano oggi i primi pareri, quello della Lombardia (del. 161/2022/PAR) e delle Marche (del. 115/2022/PAR) e vi è anche un primo intervento delle Sezioni Riunite, a fronte della richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata delle Sezioni regionali di controllo per il Veneto (del. 135/2022/QMIG) e per l’Emilia-Romagna (del. 124/2022/QMIG).

CONTINUA A LEGGERE….

Non sei abbonato?

Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio

oppure

Chiamaci al numero 0541.628200
dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *