Corte dei Conti e art. 5 del TUSP. La lettura delle prime deliberazioni della Corte
di Stefano PozzoliLa legge concorrenza ha, come noto, attribuito una nuova funzione alla Corte dei Conti in materia di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del TUSP, “l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (…) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.
In conseguenza di ciò arrivano oggi i primi pareri, quello della Lombardia (del. 161/2022/PAR) e delle Marche (del. 115/2022/PAR) e vi è anche un primo intervento delle Sezioni Riunite, a fronte della richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata delle Sezioni regionali di controllo per il Veneto (del. 135/2022/QMIG) e per l’Emilia-Romagna (del. 124/2022/QMIG).
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