Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 25/6/2021 (G.U. 11/8/2021 n. 191)

Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», come modificato dall’art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche’ di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 104/2020, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto l’art. 34, comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale, al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto, inter alia, dall’art. 85, comma 1 del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e’ consentita la conservazione delle risorse in conto residui per il relativo utilizzo nell’esercizio successivo;

Considerato che l’art. 85, comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita’ per il riconoscimento della compensazione di cui al citato comma 1, lettera a);

Tenuto conto che – ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» – «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» – «Atti di concessione» – beneficiario;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Vista la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata, da ultimo, con la comunicazione C(2021) 564 Final del 28 gennaio 2021;

Visto l’art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;

Visto l’accordo di servizio n. 261 del 26 giugno 2020, registrato dalla Corte dei conti il 13 luglio 2020, stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e la societa’ Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, con il quale vengono definite le linee di attivita’ da affidare alla societa’ sulla base della direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili;

Considerato che l’accordo di servizio necessita di un atto attuativo recante la disciplina delle attivita’ affidate a «RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a» relative alla specifica misura, nel quale si individuano i relativi compiti e il conseguente compenso, parametrato al massimo alla percentuale del 2% delle risorse stanziate per il 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Considerato che le imprese beneficiarie delle predette compensazioni possono esercitare servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus sia soggetti che non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attivita’, la contabilita’ dei suddetti servizi pubblici e’ tenuta separata;

Considerato che il comma 2, art. 85 del decreto-legge n. 104/2020, al fine di evitare sovra compensazioni, richiede che i criteri e le modalita’ per il riconoscimento della medesima compensazione siano definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, in ogni caso escludendo gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno;

Ritenuto che l’art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 114/2020 intende sostenere in questa congiuntura dovuta all’emergenza COVID-19 l’esercizio dell’attivita’ di trasporto, e che pertanto si debba fare riferimento ai risultati della gestione operativa;

Considerato che i ricavi e i costi da tenere in conto per la determinazione della compensazione di cui all’art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono quelli che risultano dalla contabilita’ dei servizi di linea, eserciti in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non soggetti ad obblighi di servizio;

Considerato, altresi’, che i dati relativi alla media giornaliera dei ricavi non finanziari e dei costi variabili relativa al periodo 23 febbraio-31 dicembre di ciascuno degli anni del biennio 2018-2019, sono disponibili solo a seguito della certificazione dei relativi bilanci consuntivi;

Considerato che i dati relativi al periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, necessari all’applicazione dell’art. 85, commi 1, lettera a), e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono attestabili dal rappresentante legale dell’impresa;

Considerato che i dati contabili del 2020 sono disponibili solo a seguito dell’approvazione del relativo bilancio consuntivo per l’anno 2020;

Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo 22, lettera d) della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), l’aiuto e’ concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo 22, lettere c) e c-bis), della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), l’aiuto non e’ consentito a sostegno delle imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano gia’ in difficolta’, in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di microimprese o di piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), purche’ le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio;

Decreta:

Articolo 1 – Oggetto e finalita’ del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita’ per il riconoscimento della compensazione a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all’art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La compensazione e’ erogabile qualora le stesse imprese istanti abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. L’erogazione delle risorse finanziarie alle imprese di cui al comma 1 fa salvo quanto dovuto alla societa’ «RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.», quale soggetto gestore dell’attivita’ istruttoria della misura compensativa di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 4.

Articolo 2 – Criteri di compensazione

1. Le risorse disponibili, ai sensi dell’art. 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura pari alla differenza positiva tra il margine operativo lordo per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre degli esercizi finanziari 2018 e 2019, calcolando a tale fine il valore medio dei due periodi, e il margine operativo lordo dello stesso periodo dell’esercizio finanziario 2020. A tale fine si utilizza il valore medio giornaliero del margine operativo lordo dei predetti esercizi finanziari. Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto di linea effettuati su strada e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

2. A ciascuna impresa di cui al comma 1 la compensazione e’ erogata in misura pari alla differenza positiva di cui al medesimo comma 1 ed entro il limite di 1.800.000 euro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Qualora, al termine delle attivita’ istruttorie di cui all’art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti e’ proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria.

3. Ogni impresa in fase di istanza ha l’onere di indicare il valore del margine operativo lordo per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2020 ai fini del calcolo del valore massimo di contributo, entro il limite del comma 2, esplicitando in particolare i costi cessanti, i minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

4. L’impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati del bilancio civilistico per il 2020 depositato presso il registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, e’ tenuta a comunicare tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, nel caso il pagamento sia gia’ stato effettuato, a restituire all’erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non e’ stata effettuata o che l’impresa non restituisce la parte della compensazione ai sensi del periodo precedente, l’impresa decade dal diritto alla compensazione e l’intero importo eventualmente erogato e’ recuperato all’erario dello Stato.

5. Qualora l’importo attribuibile ad un’impresa ai sensi del comma

1 sia superiore a 1.800.000 euro e, al termine delle attivita’ istruttorie di cui all’art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano superiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, l’attribuzione di ulteriori compensazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, e’ subordinata alla dichiarazione di compatibilita’ con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

6. La compensazione non e’ consentita a sostegno delle imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano gia’ in difficolta’ in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di microimprese o di piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del predetto regolamento generale di esenzione per categoria), purche’ le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio.

Articolo 3 – Fasi procedimentali

1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita’ di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalita’ da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati gli importi ricavati dai bilanci consuntivi depositati per il 2018 e 2019 (periodo 23 febbraio-31 dicembre), nonche’ una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell’impresa relativa agli importi per il 2020, sempre con riferimento al periodo 23 febbraio-31 dicembre, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, comma 3. La domanda e’ sottoposta a istruttoria e, qualora questa si concluda con esito favorevole, e’ corrisposta la compensazione di cui all’art. 2, comma 2 o se del caso del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 4 – Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalita’ delega le attivita’ istruttorie al soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 2, ai sensi dell’accordo di servizio quadro n. 261 del 26 giugno 2020 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo, che determina la percentuale entro il limite del 2% delle risorse di cui all’art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che puo’ essere devoluta a titolo di corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti di cui al comma 1, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell’applicazione telematica, che consente la gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, relativa all’attivita’ istruttoria delle domande, e provvede a quest’ultima attivita’, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalita’. La commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con la proposta di accoglimento della domanda di cui all’art. 3, comma 2, ai fini dell’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’amministrazione. Il soggetto gestore effettua controlli a campione in merito a quanto previsto all’art. 2, comma 4, e ne comunica gli esiti alla commissione del comma 3.

3. Con decreto del direttore generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalita’, e’ nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche’ da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’ o rimborso spese.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L’erogazione dei benefici di cui al presente decreto e’ subordinata alla dichiarazione di compatibilita’ con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) o, nella eventualita’ di cui all’art. 2, comma 5, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

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