Il potere dell’Ente di Governo d’Ambito (di seguito anche ETC in quanto Ente territorialmente competente) in materia di approvazione delle tariffe per il servizio igiene urbana è sancito nella L. n. 147 del 2013 recante la disciplina sulla commisurazione della tariffa dovuta dagli utenti per il servizio mediante l’istituzione della TARI tributo e della tariffa corrispettivo (art. 1, commi 639-683).
Questo potere è stato rafforzato con il comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 201 del 2022 che afferma “fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse …” e al comma 4, con riferimento specifico all’aggiornamento tariffario, che “gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe …“.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento