Il Comune di Candelo ha trasmesso alla Corte dei conti piemontese, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, una deliberazione eccentrica, perché ha chiesto il parere non sulla costituzione di una società, ma sulla costituzione della fondazione di partecipazione “Fondazione CER Ysangarda”, finalizzata principalmente alla realizzazione di una comunità energetica rinnovabile.
Non solo: a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Corte è emerso che l’atto costitutivo della fondazione era già stato rogato, senza attendere il parere della Sezione, che, come noto, ha natura preventiva e deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale.
La Corte, quindi, non entra nel merito della convenienza o della sostenibilità dell’operazione, ma dichiara il non luogo a deliberare per due ragioni principali.
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Fondazioni di partecipazione e art. 5 del TUSP
Anche quando l’art. 5 TUSP non è formalmente applicabile, i principi relativi alla coerenza con le finalità istituzionali, alla sostenibilità economica e alla motivazione dell’atto costitutivo devono comunque orientare la decisione della pubblica amministrazione che scelga di costituire o partecipare a una fondazione.
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