I limiti dell’accesso civico generalizzato alla corrispondenza e-mail alla luce dei recenti orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali

Il documento analizza la disciplina dell’accesso agli atti (accesso civico generalizzato e accesso documentale) applicata alla corrispondenza e-mail detenuta dalle pubbliche amministrazioni.

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Il documento analizza la disciplina dell’accesso agli atti (accesso civico generalizzato e accesso documentale) applicata alla corrispondenza e-mail detenuta dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo è sviluppato fornendo risposte a tre quesiti pratici su questo tema, che esaminano:
– Accesso civico alla corrispondenza tra un ufficio comunale e un appaltatore.
– Accesso documentale alla corrispondenza interna tra dipendenti.
– Accesso civico agli scambi tra un dirigente e un cittadino.

Attraverso queste analisi, il documento definisce i criteri per bilanciare il diritto alla trasparenza con la tutela della privacy. Basandosi sul Parere del Garante per la protezione dei dati personali (n. 9776425 del 28 aprile 2022) , si stabilisce che la corrispondenza e-mail non può essere automaticamente esclusa dall’accesso. È invece richiesta all’amministrazione una valutazione caso per caso.

La soluzione prevalente consiste nell’accoglimento parziale dell’istanza: l’amministrazione deve consentire l’accesso ai contenuti istituzionali , ma deve oscurare o escludere i dati personali, le valutazioni informali, i commenti confidenziali e le informazioni non pertinenti.

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