Il bilancio consolidato degli enti locali

La definizione dell’area di consolidamento tra similitudini e differenze con il panorama internazionale

di Elena Gori e Silvia Fissi

 

Una scelta complessa

L’art. 11bis, co. 1, del D.Lgs. 118/2011 prevede che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate in modo da rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP).

Le modalità e i criteri per la redazione sono individuati nel “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato n. 4/4”.

Quest’ultimo è stato di recente sottoposto al maquillage del legislatore con il D.M. 11/8/2017 che, tra l’altro, è intervenuto sulle modalità di definizione dell’area di consolidamento.

La scelta delle entità da consolidare, infatti, è probabilmente la fase in cui i redattori del consolidato godono di più discrezionalità, nonché quella in cui si identificano le maggiori divergenze tra le proposte dei principali standard setter internazionali.

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