Il consigliere può accedere agli atti detenuti da una società controllata dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. m) del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – decreto legislativo n. 175/2016): è quanto affermato dal TAR Toscana (Sez. II), sentenza 8 novembre 2021, n. 1468 (nel caso specifico, la richiesta di accesso riguardava alcuni bilanci e la documentazione relativa alla procedura di selezione del progettista dei lavori di ristrutturazione di un palazzo di proprietà della società partecipata nonché dell’impresa appaltatrice dei predetti lavori).
Il consigliere può accedere agli atti relativi ad una società controllata dal Comune
Leggi anche
Società a controllo pubblico e responsabile anticorruzione
Società a controllo pubblico: non più di due mandati per il responsabile anticorruzione
16/06/25
Il controllo pubblico nelle società partecipate
Nell’ambito delle società pubbliche, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a con…
Federico Smerchinich
16/06/25
Costituzione o acquisto partecipazioni in società pubbliche ammissibili al parere della Corte dei conti ex art. 5 del tuspp solo se rispondono al principio di attualità e di concretezza
La Corte dei conti sezione regionale di controllo (n. 68/2025/PASP del 14 maggio 2025) ha ritenuto d…
ROBERTO CAMPORESI
13/06/25
Arera: gare distribuzione gas e dati RAB
Comunicato ARERA del 9 giugno 2025
13/06/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento